LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 76
 
1. Nel testo dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall' articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1993, eccettuati i casi:
a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;
b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l' intervento, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell' articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44. >>;

<< 5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:
a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all' adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all' annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;
b) per i soggetti che abbiano chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo. >>.