LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 71
 
1.
Dopo l' articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 19 bis
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall' articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall' articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.
2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l' esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). >>.