LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 70
 
1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall' articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come inserito dall' articolo 100 della legge regionale n. 50/990, sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.