LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, sempreché l' istanza di volturazione intervenga prima dell' emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.