LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 69
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.