LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 64
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell' entrata in vigore della legge regionale n. 30/1988, e ad esso già legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.