LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 63
 
1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall' articolo 89 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, che abbiano utilmente presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 30/1988, possono modificare il tipo di intervento richiesto, in conformità ai requisiti effettivamente posseduti, entro sessanta giorni dalla predetta data.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 sono annullati, previa acquisizione della domanda di modifica e della relativa documentazione istruttoria.