LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 60
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorché la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.