LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 58
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all' entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente satisfattorio delle sue ragioni.