LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
 
1. In via di intepretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d' appalto o di opera intellettuale.