LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 52
 
1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l' emissione dei provvedimenti indicati all' articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, concernenti il diniego di contributo o l' accoglimento di massima della domanda, è fissato al 31 dicembre 1993.