LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 50
 
1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in base al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 55/1986, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.