LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 47
 
1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell' importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti edilizi di intervento unitario, ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, può essere effettuata direttamente anche dal Comune oltreché dalla Segreteria generale straordinaria.
2. A tal fine le domande di capitalizzazione delle annualità di contributo sono presentate al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Le domande di capitalizzazione eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria prima dell' entrata in vigore della presente legge sono trasmesse al Comune su richiesta dei soggetti che siano interessati alla determinazione comunale dell' importo capitalizzato a norma del comma 1.