LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 42
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente articolo, ai soggetti titolari di edifici fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera a), e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termini di ultimazione lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi sesto e settimo del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni; il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall' articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994.
3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell' originario titolare dell' edificio.
4. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate, prima dell' entrata in vigore della presente legge, dai soggetti indicati ai commi 1 e 3, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo riaperti con l' articolo 56 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.
6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.
7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere assunti anche in pendenza della definizione del procedimento di riammissione ai contributi stessi, e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto la condizione relativa all' esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.
8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, le domande eventualmente presentate fuori termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comunque incorsi, prima della predetta data, nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la condizione relativa all' esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il 31 dicembre 1990.
9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, nei confronti dei soggetti richiamati al comma 8, sulla base di domande presentate oltre i termini di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.