LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in aree interessate da vincoli di natura geologica, previsti dagli strumenti urbanistici e limitativi delle possibilità di intervento sugli edifici stessi, i termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono stabiliti in giorni trenta, decorrenti dalla data di cessazione dell' efficacia dei suddetti vincoli o dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di vincoli la cui efficacia sia cessata anteriormente alla predetta data.
2. Nei termini indicati al comma 1 possono presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.