LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 38
 
1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all' articolo 33, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando l' alloggio posseduto dal richiedente, insediato sul territorio con autorizzazione edilizia provvisoria ovvero con concessione edilizia a seguito degli eventi sismici del 1976, risulti privo di caratteristiche di definitività e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 9/1994
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/1994