LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 36
 
1. I benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché la quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente e l' alloggio, dopo l' intervento, venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del beneficiario e del suo nucleo familiare.
2. La concessione dei benefici indicati al comma 1 è subordinata al possesso da parte del richiedente di ogni altro requisito richiesto dall' articolo 19 della legge regionale n. 2/1982.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.