LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
 
1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche in via di sanatoria, al comproprietario richiedente, secondo le disposizioni di cui all' articolo 39 della legge regionale n. 35/1979, anche se la situazione che dà origine all' esigenza di superamento delle barriere architettoniche, è propria del nucleo familiare di altro comproprietario non richiedente.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche in via integrativa qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le domande già presentate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 66 della citata legge regionale n. 35/1979.