LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi regionali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e viene concesso ponendo in detrazione dal costo delle opere previste dal progetto gli importi già erogati in base alle citate leggi regionali, sempreché non superino l'importo di lire dieci milioni.
2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, possono essere concessi anche in via di sanatoria, a fronte di lavori già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.