LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 31
 
1. L' erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è disposta normalmente sulla base della contabilità dei lavori regolarmente tenuta, anche in difetto di ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute dal beneficiario.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.