LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 27
 
1. Nei casi previsti dall' articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati ammessi ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977 con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, in qualità di successori di soggetti nei cui confronti sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta.
2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, va presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.
4. Le domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono valide ai fini della concessione dei contributi della legge regionale n. 63/1977.