LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 26
 
1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall' entrata in vigore della presente legge.