LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Per le successioni per causa di morte che si aprono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale
n. 48/1991 sono abrogati.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 32, L. R. 13/2000