LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1. In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico le spese connesse alla realizzazione di progetti di completamento ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.