LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
1. All' articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come modificato dall' articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti privi di alloggio. >>.