LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 
1. I benefici concessi ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della legge regionale n. 35/1979, su domanda degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformità alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.