LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.
2. Il contributo è determinato nella misura dell' ottanta per cento dell' importo cui l' interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del decreto di concessione. Qualora peraltro i contributi sono concessi in via di sanatoria, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta.
3. Rimangono fermi i contributi ventennali costanti dell' otto per cento previsti dalle vigenti disposizioni sulla parte di spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, e non coperta dal contributo in conto capitale cui l' interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.
4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l' adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.