LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 145
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 492.467.216, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente nella denominazione del precitato capitolo 8681, dopo la locuzione << montagna >> è aggiunta la locuzione << nonché di opere per la difesa geologica >>.