LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 143
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8727 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione: << Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.
4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.