LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 139
 
1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.
2. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di bilancio e finanze sono devoluti:
a) i pareri sugli atti di prelievo delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, e 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) i pareri sulla determinazione dei criteri di riparto dei fondi per il finanziomento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:
a) i pareri vincolanti preordinati all' adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i pareri preordinati all' emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, di competenza del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ogni altro parere preordinato all' emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell' attività di collegamento tra l' organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.