LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 136
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché effettuati in violazione del vincolo di oggetto stabilito nei medesimi ordini di accreditamento, fermo restando il rispetto del limite di stanziamento dei capitoli interessati e il non superamento della spesa autorizzata per ogni singolo ordine di accreditamento.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle assegnazioni di fondi ricevute a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, ancorché effettuati in violazione delle previsioni delle singole voci di quadro economico dei progetti di opere pubbliche, purché nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.
3. Gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad un capitolo diverso da quello pertinente alle finalità della spesa, fermo restando il rispetto dei limiti di stanziamento dei singoli capitoli interessati.