LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 134
 
1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto dell' autorizzazione sindacale prevista dall' articolo 66, quinto comma, della legge regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, non comportano la pronuncia di decadenza dai benefici contributivi, sempreché i negozi di alienazione stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.