LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 131
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da ultimo modificato dall' articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell' articolo 37 della legge regionale n. 25/1978, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché al tempo dell' emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario sia stato, nel Comune in cui è situato l' alloggio assistito dal contributo o in altri Comuni ad esso limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.