LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 130
 
1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorché le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del Presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell' entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell' articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all' ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 40/1996