LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente compiuto ai fini contributivi anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto, abbiano maturato alla data del 6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche di fatto, in uno o più Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale n. 30/1977.