LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 127
 
1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l' osservanza della norme procedimentali di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono considerati provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti gli effetti, sempreché diretti a conseguire le finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici attraverso la realizzazione di alloggi da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di soggetti rimasti comunque privi di alloggio in seguito agli eventi sismici, ancorché per effetto delle previsioni contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.