LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 125
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento alla data del 6 maggio 1976 degli immobili espropriati o acquisiti in via bonaria dal Comune per l' attuazione degli interventi edilizi unitari all' interno degli ambiti di ricostruzione di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale n. 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti per la ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro dei predetti ambiti unitari di ricostruzione.
2. I contributi previsti dalla legge regionale n. 63/1977 possono essere concessi ai soggetti indicati al comma 1, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano stipulato contratti preliminari o definitivi di acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti unitari di ricostruzione.