LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 118
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei comproprietari degli edifici oggetto di intervento di riparazione, non intestatari di domanda di contributo, i quali abbiano acquistato le restanti quote di proprietà dell' edificio, ivi comprese quelle del richiedente, dopo l' approvazione del progetto esecutivo e prima dell' inizio dei lavori.