LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 117
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.