LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 111
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli incarichi conferiti a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in via di sanatoria, in ordine agli accertamenti tecnici sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e degli articoli 18, 24 e 33 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché in ordine alle prestazioni consultive rese in seno alle commissioni di esperti chiamati a decidere i ricorsi presentati avverso le operazioni di rilevamento danni causati dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 5 della legge regionale n. 17/1976 e 20 della legge regionale n. 30/1977, ancorché effettuate in assenza di regolare documentazione giustificativa.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro presentazione di una dichiarazione sindacale attestante l' entità della spesa sostenuta, distinta per professionista, con l' indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.
3. Nei casi indicati al comma 1 sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I provvedimenti di spesa riguardanti la corresponsione ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dei compensi accessori e dei rimborsi spese di cui agli articoli 4 e 6 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 maggio 1949, n. 143, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto della documentazione giustificativa, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche oltre i limiti della percentuale di conglobamento forfettario dei compensi e rimborsi predetti stabilita nei disciplinari d' incarico stipulati dai Comuni sulla base dello schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa concernenti la corresponsione dei compensi e i rimborsi spese in favore dei professionisti appartenenti ai gruppi tecnici indicati al comma 4 eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge senza l' osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei disciplinari d' incarico stipulati in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli incarichi professionali eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell' entrata in vigore della presente legge in ordine all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori assistiti dal contributo di cui all' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni. I compensi dovuti ai professionisti per le prestazioni anzidette sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, per i compiti di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
9. Sono abrogati gli articoli 5 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 e 121 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.