LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici colpiti dagli eventi sismici esclusivamente destinati ad uso di abitazione, è riconosciuto il contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.
2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell' edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell' edificio stesso.
4. La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l' Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.
6. Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.