LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 109
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l' esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.
2. Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è subordinato al requisito della proprietà in capo alla Comunità montana del Gemonese delle aree assoggettate all' intervento di difesa.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.