LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 107
 
1. Per il completamento, l' arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all' immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e 72 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.