LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 106
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all' edificio sito in Comune di Faedis e denominato << Villa Zucco - Partistagno >>, anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.
2. Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L' intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal rilascio della licenza di agibilità dei locali.
4. Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con DPGR 10 maggio 1978 n. 019/SGS.