LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 105
 (Spese per occupazione e acquisizione aree)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1994
2Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005