LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 104
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.
3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.