LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 33

Modifiche dell' ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. Al fine di garantire il controllo della sicurezza del complesso minerario di Raibl nel comune di Tarvisio, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata annua, rinnovabile per ulteriori due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a due unità di personale nella qualifica di segretario.
2. Per le procedure concorsuali si provvede secondo le disposizioni della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20. Ai fini dell' accertamento delle cognizioni tecniche dei candidati relative a impianti e strutture di un complesso minerario, le prove di esame dovranno comprendere anche le seguenti materie: sicurezza in miniera, impianti minerari ed arte mineraria.
3. Detto personale avrà sede di servizio nel complesso minerario di Raibl, in comune di Tarvisio.