LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 33

Modifiche dell' ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1.
All' articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per l' esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria. >>.

2.
All' articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
<< La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresì, il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. >>.