LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/06/1993
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 5
 Inquadramento di personale in ruolo soprannumerario
1. Il personale, in servizio presso i Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e presso la Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, è inquadrato in ruolo ed in soprannumero, a decorrere dalla data di trasferimento, nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche o fasce funzionali formalmente rivestite presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1992, secondo l' equiparazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. L'inquadramento del personale è disposto, a domanda dell' interessato, da presentarsi rispettivamente alla Provincia di Udine e alla Provincia di Pordenone entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o fasce rivestite presso gli enti di provenienza.
4. Al personale spetta alla data dell' inquadramento il trattamento economico annuo lordo corrispondente alla qualifica di equiparazione maggiorato del trattamento accessorio annuo lordo, se spettante, e dell' incremento del salario individuale di anzianità. L' eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello attribuibile è mantenuta mediante l' attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici e di carattere generale.
5. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico rispettivamente della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone, per effetto del trasferimento dell'esercizio delle funzioni già di competenza dei Consorzi e della Sezione, il numero dei dipendenti inquadrato in soprannumero è quello indicato nella tabella B allegata alla presente legge.
6. Gli oneri fissi ed accessori per il personale trasferito alle Province saranno sostenuti, fino alla cessazione del ruolo ad esaurimento, a valere sui finanziamenti disposti a favore delle Province ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L' Amministrazione provinciale deve comunicare alla Ragioneria generale dell'Amministrazione regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, il numero del personale di cui alla presente legge non ancora assorbito nei ruoli ordinari dell' ente o non cessato dal servizio.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 1, L. R. 5/1994