LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 16
 
1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza venatoria, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l' esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'Amministrazione regionale provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate.
Note:
1Articolo interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 24/1996
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999